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Pratiche Albo Nazionale Gestori Ambientali

Pratiche Albo Nazionale Gestori Ambientali

Lo Studio 3FV si occupa con professionalità e competenza delle pratiche Albo Nazionale Gestori Ambientali. Che si tratti di iscrizione, modifica o cancellazione dall’Albo, i professionisti dello Studio 3FV seguiranno attentamente le pratiche per l’albo, occupandosi di tutti i dettagli in base alla pratica da presentare.

Pratiche iscrizione o modifica Albo Gestori Ambientali, affidarsi ad un consulente

I professionisti dello Studio 3FV si occupano di tutte le tipologie di Pratiche dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Lo Studio 3FV si occupa di gestire pratiche complesse attraverso la verifica e il riconoscimento del possesso dei requisiti tecnici, morali e di capacità finanziaria richiesti dalla normativa ed in capo ai soggetti che intendono svolgere le attività di trasporto rifiuti, commercio ed intermediazione rifiuti senza detenzione degli stessi.

Pratiche Albo Nazionale Gestori Ambientali, quali imprese devono iscriversi?

Devono iscriversi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali le imprese e gli enti che, in base all’attività svolta e alla tipologia di rifiuti gestiti, rientrano tra le seguenti, come individuate dall’articolo 212 comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.):

  • imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
  • imprese che effettuano attività di bonifica dei siti;
  • imprese che effettuano attività di bonifica dei beni contenenti amianto;
  • imprese che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.

Sono previste delle procedure di iscrizione semplificata all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per:

  • imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, di cui all’articolo 212, comma 8 del D.lgs. 152/2006;
  • imprese che effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65.;
  • aziende pubbliche speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pubblici di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni.

Ulteriori modalità di iscrizione semplificata sono state rispettivamente introdotte dall’articolo 1, comma 124 della legge 4 agosto 2017, n. 124 e dal Decreto del Ministero dell’Ambiente 1 febbraio 2018 per:

  • imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi;
  • associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionale di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana;

È previsto l’obbligo di iscrizione anche per le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti all’interno del territorio italiano (articolo 194, comma 3 del D.lgs 152/2006).

Hai un’azienda che rientra in una delle categorie sopra-elencate? Affidati a Studio 3FV, uno studio di consulenza che si occupa della verifica di tutti i requisiti tecnici, morali ed economici per le pratiche di iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali.

Albo Nazionale Gestori Ambientali, cos’è e a cosa serve

L’istituzione dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali tramite il D.Lgs 152/06 ha seguito quella dell’Albo nazionale gestori rifiuti disciplinato dal D.Lgs 22/97. L’Albo Nazionale Gestori Ambientali è costituito presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed è articolato in un Comitato Nazionale, con sede presso lo stesso Ministero, e in Sezioni regionali e provinciali, con sede presso le Camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano. Il Comitato Nazionale e le Sezioni regionali e provinciali sono interconnessi dalla rete telematica delle Camere di commercio.
L’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali è così composto:

Comitato Nazionale, con sede presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ai sensi dell’art. 3 del D.M. 3giugno 2014, n. 120 il Comitato Nazionale è composto da 19 membri di comprovata e documentata esperienza tecnico-economica o giuridica nelle materie ambientali
19 Sezioni regionali e 2 Sezioni provinciali a Trento e a Bolzano, con sede presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura dei capoluoghi di Regione e le Province autonome di Trento e Bolzano. Ogni sezione è istituita con decreto dal Ministero dell’Ambiente ed è composta da funzionari, dirigenti o esperti in materia ambientale designati dalle Regioni

I componenti del Comitato nazionale, delle Sezioni regionali e delle Sezioni provinciali di Trento e di Bolzano durano in carica 5 anni. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

  • fissa i criteri per la valutazione dei requisiti professionali e le condizioni per lo svolgimento dell’incarico di responsabile tecnico e determina le modalità di accertamento e di aggiornamento della formazione professionale dello stesso. Per lo svolgimento di tali attività il Comitato nazionale può istituire commissioni con la partecipazione di componenti delle Sezioni regionali e provinciali;
  • fissa i criteri generali per gli interventi a sostegno dei soggetti iscritti;
  • coordina l’attività delle Sezioni regionali e provinciali e vigila sulle stesse, esercitando anche poteri sostitutivi nelle ipotesi previste;
  • disciplina le modalità per l’invio delle domande e delle comunicazioni all’Albo secondo procedure telematiche;
  • determina la modulistica da utilizzare con i relativi allegati;
  • propone agli organi di controllo, autonomamente o su indicazione delle Sezioni regionali e provinciali, accertamenti ispettivi al fine di verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell’attività oggetto di iscrizione all’Albo;
  • decide sui ricorsi proposti dagli interessati avverso i provvedimenti adottati dalle Sezioni regionali e provinciali;
  • istituisce, in relazione a specifiche esigenze, gruppi di lavoro;
  • valuta e delibera in merito alle risultanze dei lavori svolti dalle sezioni speciali del Comitato nazionale;
  • adotta direttive e gli altri atti ad esso spettanti ai sensi della normativa vigente.

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